MENZIONI QUALIFICATIVE vendita dei funghi secchi

 IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, 

Visto il decreto del 14 luglio 1995, n. 376, con il quale è stato adottato il regolamento concernente la 

disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati ed in particolare 

l'art. 5, comma 6,

MENZIONI QUALIFICATIVE vendita dei funghi secchi;

 

 

"EXTRA"

solofette e/o sezioni di cappello e/o di gambo, complete all'atto del confezionamento, in quantità non inferiore al 60% della quantità del prodotto finito;

colore della carne all'atto del confezionamento: da bianco a crema;

colore della carne all'atto del confezionamen da bianco a crema;

tramiti di larve: non più del 10% m/m; 

imenio annerito: non più del 5% m/m;

 

 

"SPECIALI"

sezioni di cappello e/o di gambo;

colore della carne all'atto del confezionamento: da crema a nocciola;

tramiti di larve: non più del 15% m/m; 

imenio annerito: non più del 10% m/m;

 

COMMERCIALI

sezioni di fungo anche a pezzi con briciole: non più del 15% m/m;

colore della carne all'atto del confezionamento: da marrone chiaro a marrone scuro

tramiti di larve: non più del 25% m/m; 

imenio annerito: non più del 20% m/m;

 

BRICIOLE

frammenti di sezioni di fungo tali da consentire l'identificazione della specie di appartenenza;

tramiti di larve: non più del 25% m/m; imenio annerito: non più del 20% m/m.

 

IN POLVERE se ottenuti dalla macinazione di funghi porcini secchi: devono presentare un

contenuto di umidità non superiore a 9% m/m.

 

I funghi porcini secchi, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea o originari di Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, possono essere commercializzati anche con altre menzioni qualificative purché stabilite dalle legislazioni vigenti nei Paesi di provenienza.

 

 

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