IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352,
Visto il decreto del 14 luglio 1995, n. 376, con il quale è stato adottato il regolamento concernente la
disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati ed in particolare
l'art. 5, comma 6,
MENZIONI QUALIFICATIVE vendita dei funghi secchi;
"EXTRA"
solofette e/o sezioni di cappello e/o di gambo, complete all'atto del confezionamento, in quantità non inferiore al 60% della quantità del prodotto finito;
colore della carne all'atto del confezionamento: da bianco a crema;
colore della carne all'atto del confezionamen da bianco a crema;
tramiti di larve: non più del 10% m/m;
imenio annerito: non più del 5% m/m;
"SPECIALI"
sezioni di cappello e/o di gambo;
colore della carne all'atto del confezionamento: da crema a nocciola;
tramiti di larve: non più del 15% m/m;
imenio annerito: non più del 10% m/m;
COMMERCIALI
sezioni di fungo anche a pezzi con briciole: non più del 15% m/m;
colore della carne all'atto del confezionamento: da marrone chiaro a marrone scuro
tramiti di larve: non più del 25% m/m;
imenio annerito: non più del 20% m/m;
BRICIOLE
frammenti di sezioni di fungo tali da consentire l'identificazione della specie di appartenenza;
tramiti di larve: non più del 25% m/m; imenio annerito: non più del 20% m/m.
IN POLVERE se ottenuti dalla macinazione di funghi porcini secchi: devono presentare un
contenuto di umidità non superiore a 9% m/m.
I funghi porcini secchi, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea o originari di Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, possono essere commercializzati anche con altre menzioni qualificative purché stabilite dalle legislazioni vigenti nei Paesi di provenienza.